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IL POSSESSO ARALDICO IN ITALIA: UNO STEMMA COME OPERA D’ARTE UNICA E TUTELATA

Un’antica tradizione che si rinnova nel tempo

L’araldica, l’arte della creazione e dello studio degli stemmi, affonda le sue radici nella storia medievale, ma oggi vive una nuova stagione grazie alla sinergia tra tradizione, innovazione e diritto. In Italia, uno stemma araldico personalizzato non è più soltanto un simbolo di appartenenza familiare, territoriale o istituzionale: rappresenta anche una straordinaria opera d’arte, unica e irripetibile, che gode di una serie di tutele legali fondamentali.

L’atto di commissionare uno stemma ad un artista professionista non si esaurisce con la consegna dell’oggetto fisico. Si tratta di un vero e proprio investimento culturale, che implica la valorizzazione di un’identità e il rispetto di precise normative che ne garantiscono il possesso esclusivo.

Lo stemma: un’opera d’arte unica e irripetibile

Quando un artista araldico crea uno stemma, lo fa seguendo regole e tecniche che fondono tradizione e creatività. Ogni stemma è unico, costruito attorno alla storia e alle esigenze del committente, e per questo si qualifica come opera dell’ingegno di carattere creativo. Ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), uno stemma realizzato con questi presupposti rientra tra le opere protette, in quanto manifesta un chiaro valore artistico e simbolico.

L’articolo 2, comma 4 della legge specifica che sono tutelati anche i disegni e le opere grafiche, purché abbiano carattere creativo. Di conseguenza, uno stemma personalizzato, frutto dell’elaborazione unica di un artista, viene equiparato a un quadro, una scultura o un’opera grafica di valore. Questo garantisce che non possa essere copiato, riprodotto o utilizzato senza l’autorizzazione del proprietario, preservandone così la rarità e il valore simbolico.

Autore e committente: i rispettivi diritti

Quando un committente riceve uno stemma, diventa titolare del diritto patrimoniale sull’opera, cioè del diritto di utilizzo esclusivo. Tuttavia, l’artista conserva i cosiddetti diritti morali, che includono:

  • Il diritto di paternità, ovvero il riconoscimento come creatore dell’opera.
  • Il diritto all’integrità dell’opera, che impedisce modifiche non autorizzate.
  • Il diritto di pentimento, che consente all’autore di opporsi a un uso che ne snaturi l’intento artistico.

Questi diritti morali, sanciti dagli articoli 20-24 della Legge sul Diritto d’Autore, rimangono in capo all’artista anche dopo la vendita dell’opera. Il committente diventa quindi il custode del corpus mechanicum (il supporto materiale), mentre l’idea creativa, ovvero il corpus mysticum, rimane idealmente legata al suo autore.

La tutela legale del possesso esclusivo

Il possesso esclusivo di uno stemma non è solo garantito dalla consegna dell’opera, ma anche dalla predisposizione di un documento di autenticità. Questo documento certifica:

  1. L’identità dell’autore e del committente.
  2. Le caratteristiche uniche dell’opera.
  3. La data di consegna e i diritti trasferiti al proprietario.

Questo atto di autenticità rappresenta una prova tangibile della creazione e del possesso dello stemma, fondamentale in caso di controversie. Ma per offrire una garanzia ancora maggiore, il documento può essere accompagnato da una marca temporale.

Cos’è la marca temporale e come protegge il proprietario

La marca temporale è un sistema tecnologico avanzato che consente di associare una data e un’ora certe a un documento digitale, rendendolo legalmente valido. Prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005), essa rappresenta una forma di protezione digitale che garantisce due aspetti fondamentali:

  1. Integrità del documento: la marca temporale certifica che il contenuto non è stato modificato dopo la sua emissione.
  2. Prova legale della data certa: ai sensi dell’articolo 41 del CAD, la marca temporale è considerata valida in sede giudiziaria per dimostrare la data di creazione di un documento.

Nel caso degli stemmi araldici, la marca temporale applicata al documento di autenticità garantisce al committente una prova inconfutabile della data di acquisizione dell’opera. Questo diventa essenziale per prevenire contestazioni legali sul possesso o sull’unicità dello stemma.

Le norme a tutela del diritto d’autore e del possesso

Le leggi italiane e comunitarie offrono un quadro normativo completo per tutelare il possesso e l’uso esclusivo delle opere d’arte. Tra le principali disposizioni:

  • Articolo 13 della Legge sul Diritto d’Autore: attribuisce all’autore il diritto esclusivo di riprodurre l’opera, in qualsiasi forma, fisica o digitale.
  • Articolo 19 della stessa legge: stabilisce che l’autore può autorizzare o vietare la diffusione e l’utilizzo dell’opera.
  • Articolo 2575 del Codice Civile: riconosce la protezione delle opere dell’ingegno di carattere creativo come beni immateriali.
  • Articolo 2697 del Codice Civile: afferma che chi intende far valere un diritto deve dimostrarlo, rendendo il documento con marca temporale uno strumento essenziale per il possessore.

Tradizione e innovazione: un patrimonio unico

Uno stemma araldico rappresenta non solo un legame con la storia e la tradizione, ma anche un investimento culturale e artistico. La combinazione tra creatività, rigore legale e tecnologia moderna consente di valorizzare e proteggere questo patrimonio nel tempo. Grazie alla tutela legale offerta dal diritto d’autore, al documento di autenticità e all’uso della marca temporale, il proprietario può essere certo di possedere un’opera irripetibile, protetta da normative solide e riconosciute.

Conclusione

In un contesto in cui la creatività e la tradizione devono trovare nuovi modi per sopravvivere e prosperare, il possesso di uno stemma araldico personalizzato rappresenta un esempio virtuoso. La fusione tra l’arte secolare e le moderne tutele legali rende possibile non solo valorizzare il lavoro dell’artista, ma anche garantire al committente un bene unico, inalienabile e protetto nel tempo.
Oggi, grazie a strumenti come la marca temporale e alla crescente sensibilità verso il valore dell’arte, il possesso di uno stemma araldico diventa un vero simbolo di identità e di esclusività, che unisce passato e presente in una sintesi perfetta.

MARCO PILLA
Marco Pilla nasce a Pavia il 24/09/1981 da famiglia d’alta borghesia, tra i quali il nonno materno Cremonesi Vincenzo, vecchio forgiatore, dal quale apprenderà l’antica arte della manipolazione dei metalli. Sin da adolescente si distingue dai suoi coetanei per la sua capacità manuale, creando i suoi primi oggetti in ferro ,tutto ciò sempre sotto la stretta osservanza del nonno. “Da quando ero ragazzino ad oggi non e cambiato nulla sen non l’aspetto fisico, ho sempre la stessa voglia di fare e di scoprire cose nuove per questo spesso sono in volo per il mondo. Questi miei continui viaggi ,mi danno la possibilità di apprendere in continuazione informazioni che permettono alla mia persona di aumentare sempre di più il bagaglio tecnico/culturale, anche perché io credo, anzi ne sono convinto, che all’interno di ogni essere umano ci sia una sorta di libreria, e che ognuno di noi abbia il dovere di riempirla nell’arco dei suoi giorni il più possibile, per se e per le persone che lo circondano.” Iscritto nel registro dei periti araldici presso la commercio di Pavia, iscrizione n. 253 dell’11.1.2021 C.T.U. presso il tribunale di Pavia in genealogia e scienze documentarie https://www.tribunale.pavia.giustizia.it/it/Content/Ctu?professione=-1&specializzazione=110332&idCP=85691 Inserito nella sezione artisti della celebre “Tota Pulchra”, associazione di promozione sociale, nata l’8 maggio del 2016 da un’idea di Monsignor Jean-Marie Gervais, Presidente della stessa Associazione e Prefetto Coadiutore del Capitolo Vaticano. https://totapulchra.org/index.php/chisiamo/artisti/781-marco-pilla

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