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Asseverazioni, Apostille, Lodi Arbitrali

Asseverazione

 

 

COME FUNZIONA

A decorrere dal 31 luglio 2017 e fino a nuova disposizione il servizio viene erogato dal Tribunale, SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE, unicamente su appuntamento, da prendere tramite i servizi on line di questo stesso sito, previa registrazione. Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code nè tempi di attesa. Effettuata la prenotazione, il sistema rinvierà alla modulistica necessaria per la fruizione del servizio stesso, la cui corretta compilazione è condizione necessaria per completare la procedura di prenotazione, con la conferma da parte del sistema.

Si sottolinea che ad ogni prenotazione corrisponde soltanto un atto di asseverazione, di talché non sono ammesse asseverazioni cumulative con una sola prenotazione. Ogni utente può comunque prenotare più asseverazioni nella stessa giornata, nel limite di dodici.

Il perito che ha redatto l’elaborato deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere, munito del documento di identità, in corso di validità, riportato nel verbale di asseverazione compilato al momento della prenotazione, firmare l’apposito verbale (redatto tramite il servizio on line e da stamparsi previamente a cura del professionista), dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l’incarico affidatogli. La perizia deve riportare nell’ultima pagina, prima del verbale di giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito. La firma sul verbale di giuramento va apposta in presenza del funzionario.

I cittadini extracomunitari devono riportare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorità rilasciante) ed esibirlo in originale.

La documentazione esibita viene vagliata dal cancelliere e restituita.

La documentazione va composta nel rispetto della sequenza sotto indicata:

1) testo della perizia

2) modulo di giuramento-asseverazione

3) allegati

 

Apostille

 

 

L’Apostille è un timbro che viene apposto dal governo di un Paese firmatario della Convenzione dell’Aja del 1961, che riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l’identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito.

Quando un documento è stato munito del timbro apostille non è più necessaria la legalizzazione del documento da parte dell’autorità diplomatica del Paese di provenienza.

L ’Apostillein sostanza, una certificazione che semplifica la burocrazia quando un documento è utilizzato con valore giuridico in un Paese straniero.

APOSTILLE DOVE SI FA

Per apostillare un documento, è necessario che questo sia firmato da un pubblico ufficiale con firma depositata presso lo specifico ufficio del governo nel Paese che ha rilasciato il documento. Di conseguenza, non si può apporre su un documento privato o non firmato. Ora ti spieghiamo dove si fa l’Apostille: infatti, l’ente preposto può essere diverso a seconda della tipologia di documento.

Apostille Italia

In Italia sono sostanzialmente due gli enti preposti per apporre l’Apostilla dell’Aja su un documento pubblico rilasciato da un’autorità italiana:

  • La Prefettura
  • La Procura della Repubblica

Apostille Prefettura

Si apostillano in Prefettura i documenti rilasciati dai Comuni italiani, dalle Camere di Commercio, dalle Università pubbliche, dalle Scuole, dai Ministeri. In generale, si può affermare che gli atti non emessi da autorità giudiziarie sono apostillati in Prefettura, mentre per gli atti giuridici è competente la Procura della Repubblica .

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in Prefettura si appone la Apostille sui seguenti documenti:

  • Certificati emessi dal Comune
  • Visure Camerali munite di firma olografa, rilasciate dalla Camera di Commercio
  • Certificati di Laurea emessi dalle Università con firma del responsabile
  • Pagelle rilasciate da scuole pubbliche italiane (previa copia conforme all’originale).
  • Certificati emessi da un Ministero italiano.

Affinché la Prefettura italiana possa procedere con l’apostillazione del documento è imprescindibile pertanto che sull’atto risulti la firma olografa (firma apposta su carta e non elettronica) e che a firmare l’atto sia stato un funzionario pubblico con firma depositata.

Territorialità

Inoltre, c’è un vincolo territoriale: è importante che ad apostillare un documento sia l’Ufficio Territoriale del Governo e cioè la Prefettura presente nello stesso territorio in cui è presente l’ente che ha rilasciato i documenti.

Ad esempio, su un certificato di nascita rilasciato dal Comune di Roma, la Prefettura di Milano non può apporre l’Apostilla; deve essere per forza la Prefettura di Roma ad applicarla perché è solo lì che la firma è riconosciuta.

Cosa si fa se il certificato è rilasciato in una città lontana da dove si vive e non è comoda la Prefettura di quella città?

In quel caso, si può procedere a fare una copia conforme all’originale nella città dove si vive (in Comune o da un Notaio) e poi portare la copia presso la Prefettura locale (Ufficio Territoriale del Governo) per la Apostilla.

Apostille Procura della Repubblica presso il Tribunale

Per alcune tipologie di atti non è competente il Prefetto o l’Ufficio Territoriale del Governo, ma la Procura della Repubblica presso il Tribunale della città o della provincia in cui il certificato è rilasciato.

La Procura della Repubblica è competente per apostillare i seguenti documenti:

  • Certificato del casellario
  • Certificato carichi pendenti
  • Atti sottoscritti da un funzionario del Tribunale
  • Atti notarili
  • Traduzioni asseverate
Traduzione e Apostille

Molto spesso i nostri clienti ci domandano: l’apostilla si applica sul documento originale o sulla traduzione?

Precisiamo che per la maggior parte dei Paesi è richiesta una traduzione ufficiale del documento quando esso non è nella lingua ufficiale del Paese dove il documento stesso deve essere utilizzato.

Premesso ciò, la Apostille si appone sia sul documento originale (in Prefettura o in Procura, come abbiamo visto) sia sulla traduzione giurata.

Mentre il timbro sul documento serve ad autenticare la firma apposta su di esso, sulla traduzione va a riconoscere la firma e la qualità con cui ha operato il cancelliere del Tribunale o il Notaio italiano che ha presso atto del giuramento della traduzione da parte del traduttore.

Anche se il documento e la traduzione andranno a comporre un fascicolo unico pinzato insieme al verbale di asseverazione della traduzione, la doppia apostilla (originale e traduzione) è richiesta dall’autorità estera nella maggior parte dei casi.

Apostille estera esempio

Nell’immagine, un’apostille rilasciata negli Stati Uniti in pagina separata.

Come si nota, è sempre riportato in francese “Apostille (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)”.

Nella Apostilla deve risultare sempre:

  1. Paese dove è stata apposta
  2. Nome del funzionario che ha firmato il documento originale
  3. La qualità con cui agisce
  4. L’identità del timbro
  5. Luogo dove viene apposta
  6. Data
  7. Il nome dell’ente che rilascia l’apostille
  8. Il numero con il quale è registrata
  9. Timbro o Sigillo
  10. Firma
Paesi della convenzione dell’aja

Dovrai assicurarti di applicare la postilla sul documento quando lo debba utilizzare in un Paese della Convenzione dell’Aja del 1961. Diversamente dovrai procedere con la legalizzazione, che è una procedura simile ma con un timbro diverso. In questo link che ti proponiamo trovi un elenco dei Paesi per i quali è necessaria l’Apostilla dell’Aja

Esenzione Apostille

I Paesi completamente esenti da ogni forma di Legalizzazione o di Apostille sono i seguenti:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda (con le Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo e Turchia.

 

Lodi Arbitrali

 

 

L’arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie che risponde alla esigenza di una giustizia più veloce e snella ma soprattutto più vicina agli interessi delle parti.

È un procedimento nel quale uno (arbitro unico) o più soggetti arbitrali (collegio arbitrale) definiscono una lite adottando una decisione: il lodo arbitrale . Si può fare ricorso all’arbitrato all’insorgere della controversia se preventivamente è stata inserita nel contratto un’apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria, che delega la risoluzione della lite. In assenza della clausola compromissoria, si può far ricorso all’arbitrato attraverso la stipula di un accordo scritto – l’atto di compromesso. Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.

Il lodo ha efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione e fermo restando che, al fine di ottenere l’esecutività, è comunque necessario il deposito ex art. 825 c.p.c. Gli arbitri nominati dalla Camera Arbitrale vengono scelti da un elenco – l’albo arbitri – nel quale sono iscritte persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche e tecniche, selezionate anche attraverso gli ordini e i collegi professionali, che hanno svolto un corso di formazione sull’arbitrato e le sue tecniche procedurali. Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al giudice che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida, venga dichiarato esecutivo. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti. Il decreto di esecutorietà va infatti comunicato alle parti con invito a recarsi all’Ufficio del Registro per pagare la tassa di registro.

Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza

Il riconoscimento di un lodo straniero in Italia,  viene richiesto con un ricorso al Presidente della Corte d’Appello nella cui circoscrizione risiede la parte contro cui il lodo deve essere eseguito.

La procedura è enunciata nel codice di procedura civile, nonché nella Convenzione di New York del 1958. La parte che richiede il riconoscimento deve produrre, in originale o in copia autentica, con una traduzione autenticata, il contratto che prevede la clausola arbitrale, e il lodo arbitrale. Il Presidente della Corte d’Appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che:

la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

È possibile presentare opposizione entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione del decreto con il quale è stato concesso il riconoscimento; tuttavia i motivi che devono sussistere per opporsi, così come prevedono la Convenzione di New York e il codice di procedura civile, sono tassativi, e riguardano:

l’incapacità delle parti o l’invalidità della clausola secondo la legge a cui è stata sottoposta, o secondo quella dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

la mancata informazione nei confronti della parte contro cui il lodo è stato pronunciato della designazione dell’arbitro o dell’esistenza del procedimento stesso o l’impossibilità per la parte di far valere la propria difesa nel procedimento;

la pronuncia su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, o fuori dai limiti, della clausola arbitrale;

la costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale in modo non conforme all’accordo delle parti, o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato;

la mancata definitività del lodo o il suo annullamento o la sua sospensione da parte di un’autorità dello Stato in cui è stato reso.

La Corte d’Appello può, in pendenza di opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del lodo.

A CHI RIVOLGERSI    

Presso Palazzo di Giustizia – Tribunale – Cancelleria volontaria giurisdizione

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA       

La parte interessata a fare eseguire il lodo propone istanza presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario vi è la sede dell’arbitrato presentando:

originale o copia conforme del lodo in bollo ;

il contratto contenente la clausola compromissoria (atto di data antecedente il lodo da cui risulti la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro controversie) in originale o copia conforme;

atti (copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal Presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex art 825 c.p.c. 1°c.;

pagamento contributo unificato

1 marca diritti forfettizzati per la notifica;

indicazione (oltre all’eventuale domicilio eletto) della residenza delle parti;

Se oggetto del lodo è la traslazione di proprietà di un bene, soggetta a dichiarazione INVIM, occorre depositare contestualmente copia della dichiarazione INVIM.

 

Conclusioni

 

 

Abbiamo visto cosa vuol dire certificare ed asseverare, in oltre è stato spiegato come funziona un lodo arbitrale. A questo punto la domanda sorge spontanea, nel contesto nobiliare, è possibile perfezionare un lodo arbitrale?

La risposta è molto semplice e concisa, ASSOLUTAMENTE NO!!!

Più e più volte si sono viste sentenze arbitrali basate solo ed esclusivamente sulla nobiltà, ma di fatto aventi ciò che si definisce vizio di forma. Il lodo deve essere fondato e basato su un’argomentazione contemplata in repubblica, e la nobiltà di certo non lo è. In maniera incidentale si possono menzionare personalità del passato, legate ad una genealogia per far valere una discendenza, ma no di certo per pretensioni nobiliari o titoli.

Ne consegue l’assoluta impossibilità di sentenziare a favore di terzi in merito ad un titolo nobiliare basato su legami prettamente spesso inesistenti.

L’unica via per non mentire a noi stessi è l’identificazione personale, paramentro legale contemplato nel codice di procedura civile e penale.

MARCO PILLA
Marco Pilla nasce a Pavia il 24/09/1981 da famiglia d’alta borghesia, tra i quali il nonno materno Cremonesi Vincenzo, vecchio forgiatore, dal quale apprenderà l’antica arte della manipolazione dei metalli. Sin da adolescente si distingue dai suoi coetanei per la sua capacità manuale, creando i suoi primi oggetti in ferro ,tutto ciò sempre sotto la stretta osservanza del nonno. “Da quando ero ragazzino ad oggi non e cambiato nulla sen non l’aspetto fisico, ho sempre la stessa voglia di fare e di scoprire cose nuove per questo spesso sono in volo per il mondo. Questi miei continui viaggi ,mi danno la possibilità di apprendere in continuazione informazioni che permettono alla mia persona di aumentare sempre di più il bagaglio tecnico/culturale, anche perché io credo, anzi ne sono convinto, che all’interno di ogni essere umano ci sia una sorta di libreria, e che ognuno di noi abbia il dovere di riempirla nell’arco dei suoi giorni il più possibile, per se e per le persone che lo circondano.” Iscritto nel registro dei periti araldici presso la commercio di Pavia, iscrizione n. 253 dell’11.1.2021 C.T.U. presso il tribunale di Pavia in genealogia e scienze documentarie https://www.tribunale.pavia.giustizia.it/it/Content/Ctu?professione=-1&specializzazione=110332&idCP=85691 Inserito nella sezione artisti della celebre “Tota Pulchra”, associazione di promozione sociale, nata l’8 maggio del 2016 da un’idea di Monsignor Jean-Marie Gervais, Presidente della stessa Associazione e Prefetto Coadiutore del Capitolo Vaticano. https://totapulchra.org/index.php/chisiamo/artisti/781-marco-pilla

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