di sospendere le operazioni di “spunta” per i mercati settimanali del mercoledì e del sabato;
di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate del mercoledì e del sabato, potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 15:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
di disporre che le operazioni di “spunta” nei mercati rionali del lunedì, del martedì, del giovedì e del venerdì potranno essere svolte solo una volta effettuata la ricollocazione di alcuni posteggi come segue:
- lunedì: il posteggio n.25 si sposta al n.1 – il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.43;
- martedì: il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.3;
- giovedì: il posteggio n.25 si sposta al n.53 – il posteggio n.26 si sposta al n.54 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
- venerdì – il posteggio n.25 si sposta al n.2 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.22 – il posteggio n.29 si sposta al n.33 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, potranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 14:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
di consentire la vendita di beni usati attinenti all’abbigliamento e alle calzature su tutte le aree adibite a commercio su area pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari
- i capi devono essere puliti e disinfettati prima di essere posti in vendita;
- l’abbigliamento deve essere posizionato su attrezzature che consentano esclusivamente l’esposizione in verticale;
- borse e calzature possono essere esposte su piani orizzontali in modo ordinato e senza sovrapposizione di merce;
- è vietato l’utilizzo di cesti o contenitori similari sia a terra, sia su banchi e/o attrezzature di vendita;
di prevedere le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
di continuare a verificare, nel contempo, se l’applicazione di tali misure consente di ottemperare alle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da covid-19, in conformità alla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” di cui all’allegato 9 del D.P.C.M. 02/03/2021, tutt’ora vigente.
Ordina altresì di limitare gli effetti della presente Ordinanza sino al 31 marzo 2022 (compreso) con possibilità di un’eventuale prosecuzione in ragione di ulteriori provvedimenti atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere che la presente Ordinanza possa essere revocata o superata in relazione ad eventuali successivi provvedimenti atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il testo completo dell’ordinanza è disponibile tra i correlati.