Nel 2015, questo giornale, nelle pagine della Liguria, ha dato (anche in notevole anticipo sugli organi di stampa) informazioni che riguardavano una normativa europea che sarebbe stata applicata dal 1° gennaio 2016: il cosiddetto “bail in”.
Con il termine “bail in” (che si può tradurre in “salvataggio interno”) si è definita la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali). I possessori di titoli azionari ed obbligazionari delle banche popolari di tutta Italia, dal 2016 hanno passato anni tremendi sia perché hanno, nel caso peggiore, perso un sacco di soldi e nel più favorevole hanno preso degli spaventi inenarrabili.
Ora siamo all’inizio di una nuova regolamentazione dei debitori delle Banche in default (in italiano “insolvenza”) e la Banca d’Italia si è sentita in dovere di fare chiarezza sulle nuove normative regolamentari che entreranno in vigore il 1 gennaio 2021 (cioè dopodomani), pubblicando su facebbok una nota esplicativa sulla materia che contiene dati, sintetici ma precisi, sulle nuove regole:
“Come si viene classificati come debitori in default
I debitori saranno classificati come deteriorati, cioè in default, quando ricorrerà almeno una delle condizioni che seguono.
Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante, che salgono a 180 per le amministrazioni pubbliche.
La banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alla propria obbligazione rilevante.
Un debito scaduto è considerato rilevante quando supera tutte e due le soglie previste dal regolamento:
1. La soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio.
2. La soglia relativa dell’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte.”
Essere debitori in default significa, in finanza, essere in una situazione di incapacità tecnica di rispettare le clausole contrattuali previste dal regolamento del finanziamento e, conseguentemente, essere segnalati alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
La Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d’Italia, è una base dati – cioè un archivio di informazioni – sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.
La Centrale dei Rischi è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.
Sono andato a ricercare su Internet tutto quello che di recente è stato scritto in merito.
La Centrale dei Rischi la conoscevo già essendo stato amministratore di Banca per oltre 20 anni e sapevo che un soggetto segnalato alla CR della Banca d’Italia è considerato un appestato che non può ricevere crediti dal Sistema Bancario, pena la responsabilità penale di chi si ha assunto tali decisioni.
I casi Verdini e Boschi (rispettivamente Verdini suocero, facente funzioni, di Salvini fidanzato della figlia e Boschi padre della più nota Maria Elena) sono lì a ricordarci queste considerazioni.
Però non ricordavo quella normativa europea che andrà in vigore dopodomani e che creerà non pochi problemi ad un sistema economico polverizzato, caratterizzato da una stragrande maggioranza di piccole imprese che vivono con il credito di Banche compiacenti e che hanno patrimoni spesso non in grado di affrontare problemi di insolvenza.
Poi ho trovato, sul blog di “Strategia Bancaria”, un articolo del 19.08.2020 un articolo del Direttore Marco Damiani che conteneva uno schema sinottico delle innovazioni a partire dal 1° gennaio 2021 sul rapporto debitori con le Banca e la Banca creditrice.
Ho pensato di fare cosa utile allegando sotto, in calce a questo articolo, anche il prospetto rielaborato per ragioni di stampa.
Default bancario: Nuovi parametri da gennaio 2021
Da Marco Damiani 19 Ago 2020
A1) Attuale DEFINIZIONE DI DEFAULT
C’è default quando si verificano una delle seguenti condizioni:
– 1) La Banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie.
– 2) Il debitore presenta insolvenze da oltre 90 giorni su esposizioni “rilevanti” Sono rilevanti le soglie di
rilevanza sottoindicate per almeno 90 giorni consecutivi.
A2) Nuova (dopo il 1.01.2021) DEFINIZIONE DI DEFAULT
– Invariata per il punto 1) precedente.
– Per il punto 2) se supera entrambe le soglie di rilevanza di cui al punto B1) e B2) seguenti.
B1) Attuale SOGLIA DI RILEVANZA DELLO SCONFINO
Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il
5% del totale del Cliente verso la Banca.
B2) Nuova (dopo il 1.01.2021) SOGLIA DI RILEVANZA DELLO SCONFINO
– 1) In termini assoluti: 100 Euro per le esposizioni al dettaglio (Persone fisiche e PMI) e 500 € per le altre
esposizioni.
– 2) In termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del Cliente, verso la Banca.
C1) Attuali COMPENSAZIONI TRA LE DIVERSE ESPOSIZIONI
E’ consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità su altre linee di credito non
utilizzate, o utilizzate parzialmente dal Cliente.
C2) Nuove (dopo il 1.01.2021) COMPENSAZIONI TRA LE DIVERSE ESPOSIZIONI
La compensazione su iniziativa della Banca non è più consentita. La Banca è tenuta a considerare il Cliente
in default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
D1) Attuale DURATA DEL DEFAULT
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il Cliente regolarizza l’arretrato verso la Banca e rientra
dallo sconfinamento di conto corrente.
D2) Nuova (dopo il 1.01.2021) DURATA DEL DEFAULT
Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il Cliente regolarizza l’arretrato
verso la Banca e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.
E1) Attuale ESTENSIONE DEL DEFAULT A TUTTE LE ESPOSIZIONI
– 1) Il default di una singola esposizione comporta l’automatica estensione anche a tutte le altre esposizioni
presso la stessa Banca.
-2) L’estensione può non essere automatica per le PMI con esposizione complessiva inferiore a 1/milione
verso la Bancaria.
E2) Nuova (dopo il 1.01.2021) ESTENSIONE DEL DEFAULT A TUTTE LE ESPOSIZIONI
Invariata rispetto all’attuale
F1) Attuale ESTENSIONE DEL DEFAULT A TUTTE LE ESPOSIZION
Soggetto alla valutazione della singola Banca
F2) Nuovo (dopo il 1.01.2021) ESTENSIONE DEL DEFAULT A TUTTE LE ESPOSIZION
Le Banche sono tenute a censire collegamenti economici e giuridici tra la propria clientela per identificare
situazioni in cui il default di un’impresa può avere ripercussioni negative sulle altre.
A mio avviso la lettura del suesposto schema è esplicativa e contribuirà a fugare, almeno parzialmente, alcuni dubbi.
Mi impegno a continuare la ricerca e di tornare sull’argomento quando avrò qualcosa di nuovo da aggiungere.