Buongiorno a tutti,
questa settimana parliamo delle novità al Codice della Strada a seguito della pubblicazione in data 14 settembre 2020 della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in breve “decreto semplificazione”, che ha introdotto alcune modificazioni alle norme contenute nel Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: vediamo le più significative:
– la nuova classificazione di “strada urbana ciclabile” definita come strada interna ad un centro abitato, ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità fino a 30 km/h, con priorità per i velocipedi che godono anche di precedenza nei confronti degli altri veicoli (nuovo comma 4-bis dell’art. 145 C.d.S.). Ai sensi del nuovo comma 9-bis dell’art. 148 C.d.S., lungo tali strade, per effettuare il sorpasso di un velocipede si devono osservare particolari cautele per assicurare la distanza laterale di sicurezza pertanto prima di effettuare il sorpasso, il conducente deve valutare l’esistenza delle condizioni per compiere la manovra in sicurezza. Inoltre con ordinanza del Sindaco e previa installazione di apposita segnaletica, in caso di circolazione sulle strade urbane ciclabili, ai ciclisti non si applica l’obbligo di procedere su un’unica fila e su tali strade i Comuni possono stabilire la modalità di circolazione dei velocipedi anche in senso opposto al senso unico di marcia;
– nuova definizione di “corsia ciclabile”, posta di norma a destra della carreggiata, appositamente delimitata e contraddistinta, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi. Tale corsia può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, anche quando siano presenti fermate del trasporto pubblico. Infine, la corsia si intende valicabile, per lo spazio necessario a consentire agli altri veicoli di effettuare la sosta o la fermata, nei casi in cui vi sia fascia di sosta laterale;
– viene introdotta la definizione di “zona scolastica” come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali. In tali zone, infatti, potrà essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco;
– il Sindaco potrà conferire funzioni di polizia stradale, in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento, a dipendenti comunali o delle società esercenti la gestione della sosta o dei parcheggi; in materia di sosta e circolazione, fermata e sosta sulle corsie riservate, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico; in materia di sosta o di fermata, a dipendenti comunali o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. A tale personale, che durante l’espletamento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è conferito il potere di contestazione, redazione e sottoscrizione dei verbali, nonché di rimozione dei veicoli mentre la prosecuzione dell’attività sanzionatoria resta di competenza della Polizia Municipale; – i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità – con esenzione dalla contestazione immediata ai sensi dell’art. 201, comma 1-bisi, lett. f) – potranno essere utilizzati o installati non soltanto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, ma su tutte le strade individuate con decreto del Prefetto tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.;
– alle situazioni in cui la sosta e la fermata sono vietate si aggiungono anche gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici per ricaricare le batterie. Una volta terminata la ricarica, tuttavia, sarà obbligatorio liberare lo stallo. In queste circostanze, infatti, i comuni potranno prevedere tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. I comuni dovranno garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni mille abitanti;
– cade definitivamente il divieto di circolazione in autostrada dei tricicli di cilindrata uguale o superiore a 250 cc destinati al trasporto di persone.
Avv. Cristina Anelli
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